S T A T U T O
Art. 1
COSTITUZIONE
È costituita la Federazione delle organizzazioni di difesa dei consumatori, degli utenti e dei diritti: sociali, senza fini di lucro, denominata “FOCUS" con sede legale in Roma, Via Montebello, n° 22.
La Federazione è strutturata in sede territoriali denominate "Case dei diritti sociali" dotate della più ampia autonomia gestionale, finanziaria ed amministrativa. Le case dei diritti sociali, federate tra loro costi costituiscono le federazioni territoriali locali, quelle regionali e quelle nazionali.
Art. 2 SCOPI
La Federazione delle organizzazioni di tutela e di difesa dei consumatori, degli utenti e dei diritti sociali si prefigge i seguenti scopi:
promuovere e sostenere la crescita, la formazione e l'organizzazione di movimenti di base finalizzati alla tutela dei consumatori e degli utenti, ed alla difesa dei diritti sociali (salute, abitazione, alimentazione, ecc.);
tutelare i diritti fondamentali dei cittadini sanciti dalla Costituzione, dalla Comunità Economica Europea., dalle Nazioni Unite, quali: il diritto alla partecipazione, all'educazione, all' informazione, alla sicurezza, alla libertà di scelta, ad un ambiente sano;
sensibilizzare i cittadini, le associazioni, i partiti, le istituzioni pubbliche, sulle violazioni dei diritti dei cittadini.
Per l'attuazione degli scopi previsti la federazione:
promuove ed organizza le “Case dei diritti sociali” quali centri territoriali di promozione dei movimenti di base e delle organizzazioni di difesa dei diritti dei cittadini;
promuove, in collaborazione con altre organizzazioni, associazioni e federazioni europee, la costituzione di una Conferenza europea delle associazioni e delle federazioni nazionali degli utenti, dei consumatori e di difesa dei diritti sociali;
promuove iniziative di educazione, formazione ed orientamento al consumo in ogni forma possibile, ai fini di elevare la coscienza e la crescita personale dei cittadini, nonché dei partiti, delle associazioni, delle istituzioni;
presta assistenza giuridico-tecnica-sociale alle Associazioni federate, sia direttamente che indirettamente attraverso la rappresentanza negli organismi pubblici e privati locali, nazionali ed internazionali; la richiesta di legittimazione attiva e passiva nei giudizi civili e penali e nelle controversie stragiudiziali e arbitrali;
promuove e realizza ricerche ed attività inerenti le scienze, le tecnologie, le tecniche, le produzioni, l'ecologia, aventi per obiettivo l'affermazione della salvaguardia della salute dei cittadini e la difesa dell'ambiente e dei diritti sociali.
promuove test qualitativi, analisi merceologiche e controlli sui processi produttivi, tesi alla sicurezza delle persone, alla qualità dei prodotti e alla salvaguardia ambientale, anche istituendo a tal fine centri e laboratori di analisi;
promuove ricerche che, attraverso l'uso migliore possibile delle risorse e nel rispetto degli ecosistemi, valorizzino le produzioni di beni e servizi in funzione della tutela della salute dei cittadini;
promuove iniziative di amicizia, collaborazione e cooperazione con le Associazioni e le comunità dei Paesi esteri, particolarmente dei Paesi in via di sviluppo, nello spirito di solidarietà che caratterizza l'impegno per la difesa della salute, per l'affermazione della dignità umana e per l'autodeterminazione di ogni popolo;
promuove e diffonde le conoscenze e le informazioni inerenti la difesa dei consumatori e degli utenti, traendo spunto dai principi sanciti dalla Comunità Economica Europea (C.E.E.), dall'Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.) e dalle organizzazioni internazionali (F.A.O. - O.M.S. - I.0.C .U. e B.E.U.C.), preposte alla difesa della salute e dei diritti dell'uomo con le quali la Federazione collabora ed a cui aderisce;
pubblica propri strumenti di informazione e formazione, nonché pubblicizza, tramite gli stessi strumenti, le informazioni relative alle Associazioni federate;
promuove una legislazione regionale e nazionale per la tutela degli utenti e dei consumatori e per la difesa dei diritti sociali;
promuove una banca dati per la raccolta e l’elaborazione dei dati inerenti la difesa degli utenti e dei consumatori e la violazione dei diritti dei cittadini.
Art. 3
PATRIMONIO
La Federazione nazionale, le Federazioni provinciali, le sedi territoriali, provvedono al proprio finanziamento con le quote degli associati, con eventuali lasciti, sussidi e donazioni, previa accettazione degli organi statutari e preventiva valutazione delle compatibilità con gli scopi della Federazione, con i proventi derivanti dalle sue attività, con la vendita del materiale prodotto, con eventuali contributi pubblici.
L'anno finanziario coincide con l'anno solare.
Art. 4
SOCI
Sono soci tutti gli iscritti alle associazioni federate.
La richiesta di iscrizione alla federazione di una Associazione locale, deve essere presentata, dall'Associazione che si vuole federare, alla sede territoriale più vicina.
La richiesta di iscrizione alla federazione di una Associazione nazionale o di una locale nella cui regione non è presente una sede territoriale, è presentata al Direttivo nazionale.
La richiesta deve essere corredata da una .copia dello Statuto.
L'ammissione dell'Associazione alla federazione è deliberata dal Consiglio direttivo della sede territoriale a cui la domanda è stata presentata, ovvero , dal Direttivo nazionale.
L'iscrizione alla Federazione di una Associazione nazionale non è di ostacolo alla richiesta di iscrizione ad una sede territoriale di una sua associazione locale.
Il mancato pagamento delle quote sociali per due anni consecutivi o la violazione degli scopi dello statuto, comporta la decadenza dell'iscrizione dell'associazione alla Federazione. La decadenza è deliberata dall'assemblea dei soci competente.
Contro la decadenza o la mancata iscrizione è ammesso ricorso al Consiglio direttivo nazionale e, in seconda istanza ai probiviri
Art. 5
SEDI TERRITORIALI
I luoghi ove si svolgono le attività della Federazione sono "le case dei diritti sociali".
La richiesta di apertura di una "casa dei diritti sociali" è presentata da almeno due associazioni, al Direttivo provinciale competente o territoriale più vicino o da un collettivo già impegnato per la realizzazione di obiettivi perseguiti dalla Federazione, o in mancanza di questo al Direttivo nazionale, il quale delibera in modo definitivo.
Alle sedi territoriali sono iscritti oltre a tutti i soci di tutte le associazioni federate, anche singoli cittadini.
Art. 6
ORGANI SOCIALI
Gli organi sociali della Federazione, a livello nazionale regionale, locale, sono:
il congresso;
l'assemblea dei soci;
il consiglio direttivo;
la presidenza;
il comitato tecnico-scientifico;
il consiglio dei revisori dei conti;
il collegio dei probiviri.
Art. 7
CONGRESSO
Il Congresso ordinario della Federazione viene convocato ogni tre anni dal Comitato direttivo. Al Congresso partecipano i delegati delle strutture territoriali e associazioni federate in modo proporzionale al numero dei propri iscritti.
Il regolamento congressuale viene approvato, su proposta del Comitato direttivo, dall'Assemblea dei soci.
Il Congresso, quale massima istanza decisionale, elegge a scrutinio segreto, i componenti il Consiglio direttivo, fatta eccezione per i rappresentanti delle strutture federate, del Collegio dei revisori dei conti e del Collegio dei probiviri.
Le modifiche statutarie sono approvate dal Congresso nazionale con maggioranza semplice.
Il Congresso straordinario è convocato dall'Assemblea dei soci.
Art. 8
ASSEMBLEA DEI SOCI
L'Assemblea dei soci si svolge almeno una volta al l'anno. Possono partecipare tutti i soci in regola con il pagamento delle quote sociali. Il regolamento dell'Assemblea è approvato dal Consiglio direttivo.
L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio direttivo o da un quinto dei soci aventi diritto.
L'Assemblea nazionale può essere convocata da cinque federazioni regionali.
L'Assemblea dei soci approva il bilancio preventivo e consuntivo, programma il funzionamento degli. strumenti di formazione ed informazione, ratifica le eventuali convenzioni proposte dal Consiglio direttivo, decide sull'orientamento dell'Associazione.
L'Assemblea dei soci può rieleggere fino da un terzo del Consiglio direttivo.
Tutte le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti.
Tutte le votazioni, salvo che per l'elezione delle cariche sociali, sono effettuate con voto palese.
Art. 9
CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio direttivo dura incarica tre anni ed è composto dagli eletti, con voto segreto, dal Congresso, dai rappresentanti delle strutture territoriali federate che sono maggioritari.
Fanno parte del Consiglio direttivo nazionale i Presidenti delle federazioni regionali e delle proVince autonome e i presidenti delle associazioni, unitamente agli eletti dal congresso.
Al Consiglio direttivo sono demandati la promozione dello sviluppo della Federazione, le relazioni esterne e le funzioni di rappresentanza.
Il Consiglio direttivo elegge (tra i membri eletti) la Presidenza, composta da: portavoce, presidente, amministratore, segretario e presidente del Comitato tecnico-scientifico. Le cariche esecutive nelle Associazioni federate sono incompatibili con quelle della Federazione.
Per garantire ed affermare l'indipendenza della Federazione dalle organizzazioni partitiche, sindacali ed imprenditoriali, sono incompatibili il ruolo; di rappresentanza o di funzioni esecutive di un partito o gruppo politico, di sindacati, di imprese con la carica di componenti il Consiglio direttivo della Federazione.
I Consiglieri che non partecipano alla metà delle riunioni del Consiglio direttivo perdono il diritto alla rielezione. Se non partecipano a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, decadono, e sono sostituiti dai primi non eletti.
Il Consiglio direttivo è convocato dalla Presidenza, o da un terzo dei suoi componenti, o da cinque presidenti di federazioni regionali.
Le risoluzioni sono votate a scrutinio palese ed a maggioranza dei presenti e sono pubblicate sugli strumenti di comunicazione.
Le riunioni sono valide se c'é la metà più uno degli aventi diritto.
Il Consiglio direttivo elabora il regolamento interno che è approvato dall' Assemblea nazionale.
Art. 10
PRESIDENZA
E' la struttura che collegialmente esegue le direttive del Consiglio direttivo e rappresenta l’Associazione a tutti i livelli.
Il Presidente rappresenta l’Associazione in giudizio, presiede le riunioni del Consiglio direttivo e della Presidenza, ha la firma sociale.
L'apertura e la chiusura di conti correnti bancari e postali, compete al Presidente e all’Amministratore. Tutte le operazioni contabili, finanziarie,amministrative, sono curate dall’Amministratore.
Art. 11
COMIITATO TECNICO-SCIENTIFICO
Si occupa dell’elaborazione e dell’approfondimento tecnico-scientifico sugli argomenti inerenti gli scopi sociali, dei rapporti con, le istituzioni Culturali e scientifiche nazionali ed internazionali, nonché dell’organizzazione e programmazione dell’attività culturale e di formazione della Federazione. Al suo interno elegge un presidente ed un ufficio di presidenza, con tutti i responsabili di settore.
Art. 12
CONSIGLIO DEI REVISORI DEI CONTI
I Revisori dei conti possono non essere soci della Federazione.
E’ eletto con voto segreto dal Congresso, risulta composto da tre componenti effettivi e tre supplenti e dura in carica tre anni. Per garantire ed affermare l'indipendenza della Federazione dalle organizzazioni politiche e partitiche, sindacali ed imprenditoriali, sono incompatibili il ruolo di rappresentanza o funzioni direttive di un partito o gruppo politico, di sindacati, di imprese, con la carica di Revisore dei conti della Federazione.
Art. 13
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
E' composto da tre componenti eletti dal Congresso e dura in carica tre anni.
Per garantire ed affermare l'indipendenza della Federazione dalle organizzazioni politiche e partitiche, sindacali e imprenditoriali, sono incompatibili il ruolo di rappresentanza o funzioni direttive di un partito o gruppo politico, di sindacati ed imprese, con la carica di un componente il Collegio dei probiviri della Federazione.
Spetta al Collegio dei probiviri:
deliberare sulla sospensione definitiva dei soci;
comporre tutte le eventuali controversie fra i soci e fra questi e la Federazione, per quanto attiene i problemi associativi.
Art. 14
DURATA
La durata della Federazione è fissata al 31 dicembre 2086.
Art. 1 5
SCIOGLIMENTO
Lo scioglimento è deciso dal Congresso.
Nel caso di scioglimento il patrimonio sarà devoluto esclusivamente a scopi di utilità sociale.
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto
valgono le norme di legge in materia.