1. Quadro normativo comunitario e la prevalenza del principio della coesione economico-sociale rispetto alla regola della concorrenza in settori “non orientati al mercato”
Il diritto comunitario, nelle sue norme di principio, nelle sue disposizioni tecnico-operative e nella giurisprudenza, subordina la regola della concorrenza ai principi di utilità sociale, ai valori della coesione economico-sociale e territoriale.
Come è noto, la regola della concorrenza, dopo l’art. 16 TCE e l’art. 36 della Carta europea dei diritti fondamentali ha imposto un ripensamento del rapporto tra erogazione dei servizi pubblici ed eguale soddisfacimento dei diritti sociali, ridando effettività all’art. 43 Cost. che legittima nel nostro ordinamento l’esistenza dei monopoli pubblici.
La nozione di coesione sociale in ambito europeo potrebbe costituire un freno all’onda liberista ed una rivalutazione dei principi di carattere sociale contenuti nell’art. 43 Cost.
La coesione economico-sociale va intesa quale obiettivo e non quale strumento; obiettivo che non può raggiungersi senza l’azione della P.A. La coesione sociale va interpretata quale pre-requisito alle politiche pubbliche e non come mero obiettivo da raggiungere per mezzo delle politiche stesse.
In questo senso la coesione economico-sociale va letta in termini di omogeneità ed osservanza del principio di eguaglianza, divenendo un vero e proprio principio costituzionale
Ricordiamo che la risoluzione con cui è stata approvata la relazione sul Libro Verde al Parlamento europeo al punto 48 dice: “Il Parlamento europeo ritiene che la fornitura d’acqua, compreso lo smaltimento delle acque reflue (SII), non dovrebbe essere oggetto di liberalizzazione”.
Ricordiamo la comunicazione sui servizi di interesse generale in Europa del 19 maggio 2001 nella quale si sottolinea la importanza dei servizi idrici sotto il profilo della pubblica utilità e della promozione, attraverso gli stessi, della necessaria coesione sociale e territoriale, con il conseguente riconoscimento di una caratteristica di doverosità sociale alla loro erogazione.
Affermazioni presenti anche nel parere dell’ 8 settembre 2003 n. AS266 dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato: “Osservazioni in merito alla normativa di settore dei servizi idrici”.
I principi, in relazione al soddisfacimento di un diritto fondamentale della persona, qual è il diritto all’acqua, sono dunque la coesione sociale e territoriale ed il principio della doverosità sociale alla erogazione.
Nell’ambito di questo quadro normativo europeo, va detto che sul piano giuridico-formale l’Ato 2 Napoli-Volturno (province di Napoli e Caserta) potrebbe legittimamente affidare in house, ad un soggetto totalmente pubblico, il servizio idrico integrato relativo alla gestione della erogazione delle risorse idriche.
Infatti, una società di gestione a capitale interamente pubblico, ai sensi dell’art. 14 del d.l. n. 269 del 2003, convertito con l. 326 del 2003 e contemplata alla lett. c del comma 5 del novellato art. 113 del TUEL, è legittimata a diventare soggetto affidatario del servizio pubblico integrato senza gara europea ad evidenza pubblica.
Tale scelta pubblicistica risulta del tutto in linea con il diritto comunitario, poiché si è in presenza di un servizio di interesse generale, nel quale il principio della coesione territoriale ed economico-sociale prevale sulla regola della concorrenza.
La preferenza europea verso la scelta pubblica in questi settori, si comprende poiché siamo in presenza di settori fisiologicamente non orientati al mercato, dove è dimostrato che la concorrenza porta progressivamente al deterioramento delle norme qualitative di sicurezza, del livello sanitario, e sistematicamente anche all’aumento dei prezzi.
La preferenza pubblicistica si comprende ed è spiegata con il fatto che nel governo dell’acqua la privatizzazione si limiterebbe a sostituire il monopolio pubblico con il monopolio privato, il che non comporterebbe alcun vantaggio al consumatore.
In merito al mercato del lavoro, e quindi in stretta relazione ai principi di coesione economico-sociale va detto che nella maggioranza dei casi la privatizzazione porta alla riduzione massiccia dei posti di lavoro.
Il processo di privatizzazione delle risorse idriche si pone inoltre in contrasto con due principi fondativi del diritto europeo quali lo sviluppo sostenibile ed il principio di prevenzione; principi che pongono in relazione la crescita economica con lo sviluppo sociale.
Le direttive europee in tema di gestione delle risorse idriche si propongono in particolare l’adozione di criteri di prevenzione che richiedono una forte iniziativa politica, necessitano di programmazione a lungo termine e devono avere come supporto operativo una organizzazione funzionale estesa a tutto il territorio.
Il potere gestionale di comuni consorziati in un ente di ambito, che trova una sua fonte di legittimazione nell’art. 118Cost., deve muoversi nell’ambito di un indirizzo politico, condiviso tra Stato e Regione. È inammissibile che sul territorio nazionale vi sia una frammentazione delle politiche e delle gestioni del governo dell’acqua, tali da assumere un dimensionamento totalmente localistico.
È inammissibile che attraverso la gestione del servizio idrico, priva di un fondamento politico legislativo, ci siano di fatto sul medesimo territorio nazionale differenti interpretazioni per quanto attiene obiettivi di prevenzione, di miglioramento della qualità delle risorse idriche, di un loro utilizzo sostenibile, cioè compatibile con le esigenze di rinnovo delle risorse e di tutela della qualità.
In assenza di obiettivi unitari e di scelte di fondo di politica legislativa, è evidente ancor più che la privatizzazione delle risorse idriche spinge ad una maggiore vendita del bene e quindi ad un maggior consumo, al fine di ottimizzare i profitti. Un ciclo perverso in evidente contrasto con l’uso oculato della risorsa.
Ancora, sempre secondo una logica perversa, più acqua viene restituita inquinata, più c’è acqua da depurare. I processi di depurazione determinano ulteriori profitti. Un circolo vizioso, che nel suo complessivo operare, determina un forte rincaro per questo bene prezioso per l’uomo.
Occorre poi considerare che il gestore privato per poter svolgere la propria attività ha bisogno di know how , il che determina un ulteriore aumento dei costi.
È inoltre utile ricordare che la crescita dei profitti e l’alleggerimento della spesa pubblica non coincide necessariamente con sviluppo di beni sociali, diritti civili, salute, libera informazione, rispetto per la natura.
Ora, sulla base di queste considerazioni, va detto che la dimensione sociale della economia di mercato europeo rappresenta il diritto all’acqua come un valore assoluto, come un diritto fondamentale della persona, di fronte al quale la regola del mercato dovrebbe cedere.
Il diritto comunitario è ben consapevole che si tratta di un servizio non orientato al mercato, nell’ambito del quale non sussisterebbero i presupposti per applicare le norme comunitarie in materia di appalti pubblici ad evidenza pubblica.
Il diritto comunitario è ben consapevole che tali servizi vanno espletati nel rispetto del principio di eguaglianza, di solidarietà, in uno Stato che si proponga di svolgere un ruolo redistributivo e che si impegni ad erogare servizi ad eguali condizioni su tutto il territorio nazionale.
Proprio alla luce delle suddette considerazioni l’affidamento in house providing in ambito europeo è molto diffuso.
Una comparazione delle legislazioni nazionali in tema di acque consente di affermare che la gestione e la tutela delle risorse idriche è questione affrontata attraverso il ricorso ad autorità pubbliche incaricate di adottare misure preventive, di concedere autorizzazioni d’uso e di effettuare controlli di qualità.
Gli studi di settore rivelano che le maggiori carenze non investono la disciplina di dettaglio bensì il complessivo governo delle acque.
Quello che in altri settori rappresenta una deroga alla regola della concorrenza, nella gestione dei servizi idrici integrati rappresenta la regola, ricondotta direttamente ai valori fondativi del diritto europeo.
1.2 La giurisprudenza comunitaria ed il legittimo riconoscimento dell’affidamento in house providing
Più nello specifico, come è noto, il diritto comunitario ha regolato l’affidamento in house, in alcune sentenze, tra cui la più famosa che ha fatto scuola e che fa precedente e che ormai viene citata sentenza Tekal. La P.A. affida la gestione ad un soggetto terzo (s.p.a.), il cui capitale è però della P.A. La società va considerata come un ufficio della p.a. Sorge un rapporto interorganico tra ente pubblico e questa società, che si configura come una longa manus della p.a. La p.a. esercita sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi.
Se il diritto comunitario ha riconosciuto l’affidamento in house in materia di appalto di lavori a maggior ragione, va riconosciuto in un settore quale l’acqua, settore come si è detto, non orientato naturalmente al mercato.
È evidente, che la società a capitale pubblico, che ottiene l’affidamento in concessione senza gara, non potrà svolgere attività al di fuori del territorio di competenza dell’ente pubblico titolare del capitale sociale, che non vada a competere sul mercato con altri competitori, perché si avvantaggerebbe di un affidamento diretto, ricevuto senza una gara, per acquisire quella forza e quel rilievo per poter essere poi competitiva con altri soggetti che non hanno avuto quel vantaggio.
Quindi queste società non possono partecipare ad altre gare.
Su questa linea da ultimo la Corte europea di giustizia con sentenza n. 26 dell’11 gennaio 2005 ha affermato che “una amministrazione aggiudicatrice pubblica ha la possibilità di adempiere ai compiti di interesse pubblico ad esso incombenti mediante propri strumenti, amministrativi, tecnici e di altro tipo, senza essere obbligata a far ricorso ad entità esterne, non appartenenti ai propri servizi”.
Con questa sentenza la Corte rispondeva, sostanzialmente, alla ordinanza del Consiglio di Stato n. 2316 del 22 aprile 2004, con la quale si chiedeva alla Corte di esprimersi in via pregiudiziale circa la questione se è compatibile con il diritto comunitario, con la libera concorrenza, l’affidamento in house, ossia un modello in deroga ai sistemi di scelta del contraente di cui alla direttiva 92/50.
Si vedano, da ultimo, le conclusioni dell’avvocato generale Kokott, che a seguito di domanda pregiudiziale proposta dal Tribunale amministrativo, sezione autonoma provincia di Bolzano, che ha ribadito che non si violano gli artt. 43, 49, 86 CE, allorquando una p.a. affida la gestione di un servizio pubblico ad una s.p.a. di cui la p.a. costituisca l’unico azionista, senza previo espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, purché eserciti sulla società per azioni un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e tale società svolga la maggior attività prevalentemente per la p.a.
Su questa linea va ricordata altresì una recente sentenza del Consiglio di Stato, nella quale si è affermato che la costituzione di una società pubblica non avrebbe alcuna utilità per l’ente locale che la ha costituita se non potesse affidarle direttamente i servizi pubblici di propria competenza.
1.3 Conclusioni parziali
In conclusione, ed in relazione al caso specifico, l’assemblea dei delegati dei 136 comuni componente l’ente di ambito dell’ATO 2, ente dotato, ai sensi dell’art. 4 della l. n. 14 del 1997 della Regione Campania di personalità giuridica pubblica ed autonomia organizzativa, prima di deliberare il 23 novembre 2004 l’affidamento della gestione del servizio idrico integrato ad una società mista a prevalente capitale pubblico avrebbe dovuto procedere con analisi di approfondimento più rigorose.
La deroga ad una regola di carattere generale avrebbe meritato di essere condotta con più rigore, dal punto di vista giuridico, economico ed aziendale, con la elaborazione di scenari e simulazioni, tali da evidenziare costi e benefici del modello prescelto.
In un settore così delicato, quale l’acqua, bisogna sforzarsi a creare un sistema e non limitarsi ad interpretarlo con mere tecniche da leguleo.
Ricordiamoci che l’acqua non rappresenta soltanto un bene di pubblico rilievo, ma costituisce anche un elemento essenziale dell’ambiente, una fondamentale risorsa per la vita.
2. Il servizio idrico integrato tra monopoli naturali e concorrenza per il mercato
Va subito chiarito che sotto il profilo della tutela della concorrenza, tali servizi esprimono, almeno in parte, monopoli naturali, l’unica forma di concorrenza ammissibile è rappresentata dalla c.d. concorrenza per il mercato, che si realizza attraverso il confronto tra più operatori nell’ambito di procedure di gara per l’affidamento degli stessi servizi. La peculiarità del servizio esclude la possibilità di una concorrenza nel mercato. Il regime permane a carattere monopolistico.
La proprietà della risorsa e delle reti che rappresenta un valore primario universale non può essere alienato ed è escluso da qualsiasi regime di concorrenza.
Anche quando si procede con la gara per l’affidamento del servizio, essa non è sufficiente ad introdurre la concorrenza e ad eliminare tutte le preoccupazioni rispetto alla tariffa ed alla qualità del servizio per l’utente. La gara, come dimostrano nessuna esperienza, si fa ogni 10-15 anni, non si introduce quindi la concorrenza nell’ambito di tali servizi.
3. Quadro normativo statale: cenni
Come affermato dalla Corte costituzionale, i servizi pubblici locali rientrano nella competenza legislativa esclusiva dello Stato. Infatti, l ‘art. 117, comma 2, lett. e) stabilisce che la tutela della concorrenza rientra nella potestà esclusiva dello Stato, che deve pertanto promuoverla e garantirla in tutte le materie e a tutti i livelli di governo, secondo i principi dell’ordinamento comunitario e nazionale.
Ciò non impedisce tuttavia che al di là di una normativa che fissa il principio della concorrenza, non possa esserci una normativa di dettaglio regionale che disciplina tutti gli ambiti di competenza non esclusiva dello Stato.
Dopo la riforma del titolo V della Costituzione, la legge Galli, n. 36 del 1994, che definiva il servizio idrico integrato come l’insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione d’acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acquee reflue va ripensata.
La materia, dal punto di vista politico-legislativo, al di là degli aspetti relativi alla concorrenza ed alla tutela ambientale diviene di competenza regionale.
Nel rispetto dei principi sulla concorrenza fissati dalla legge statale, a loro volta in armonia con il diritto europeo, la legislazione di settore va ormai annoverata tra le responsabilità regionali. Non si tratta neanche più di una materia rientrante tra le competenze concorrenti. Ma di una materia oggetto di legislazione esclusiva dello Stato.
4. Quadro normativo di riferimento regionale
In questo senso si è espressa anche la Corte costituzionale che nella sentenza n. 272 del 2004 ha affermato che con il nuovo regime delle competenze, occorre, nell’ambito dei servizi pubblici locali, una nuova legislazione statale per fissare i principi unitari della concorrenza ed una legislazione regionale che determini gli aspetti di dettaglio, i criteri attuativi e le diverse procedure.
È evidente che la legge regionale, proprio per evitare una frammentazione della tutela effettiva del diritto all’acqua, dovrà rispettare i principi fondativi della coesione economico-sociale.
Occorre evitare su base regionale la frammentazione soggettiva di organizzazione e gestione, considerando che in Inghilterra ci sono soltanto 10 gestori ed in Francia 3 grandi gruppi industriali gestiscono circa il 75% del servizio idrico.
Tuttavia, anche in assenza di una legge regionale, ed in virtù del principio di continuità dell’ordinamento giuridico, la delibera dell’assemblea dell’ATO 2 del 23 novembre 2004 è stata adottata in assenza di un quadro normativo regionale richiesto dalla vigente legge Galli e dalla l. regionale attuativa n. 14 del 1997.
Il punto è che, in difformità da quanto previsto dall’art. 6, comma 8 della l. n. 14 del 1997, la delibera dell’assemblea ATO 2 è stata adottata in assenza del piano regolatore generale degli acquedotti ed in assenza del piano di tutela delle acque. Entrambi i piani vanno adottati con legge regionale.
La delibera è stata adottata in violazione dell’art. 8, comma 4 della l. n. 14 del 1997 che dispone che il programma gestionale degli interventi dell’ente di ambito dell’ATO 2 devono essere coerenti con le previsioni del piano regolatore generale degli acquedotti, dei piani regionali di risanamento delle acque, dei piani di bacino e degli altri strumenti di pianificazione incidenti nella materia delle risorse idriche che siano vigenti sul territorio della regione.
5. Governo regionale ed assenza di politiche pubbliche
La delibera in oggetto è illegittima in quanto adottata in violazione della normativa regionale. Normativa che, come si è detto, prevede un raccordo funzionale tra livello regionale e livello locale.
Pertanto, nelle scelte di politiche pubbliche adottate è evidente che c’è una inerzia regionale. La Regione non ha assolto al ruolo di programmazione, già previsto dalla legge Galli e rafforzato dopo la riforma del titolo V della Costituzione.
È singolare però che in totale assenza di una politica regionale delle acque, il 28 ottobre 2004, ovvero qualche giorno prima della delibera del 23 novembre, su istanza della IV Commissione regionale, il Consiglio regionale della Campania approvava un ordine del giorno nel quale “impegna il presidente e la Giunta regionale della Campania, per quanto di loro competenza, a sostenere e mettere in campo tutte le iniziative affinché il servizio idrico integrato in Campania venga affidato “in house” o comunque a soggetti gestori a capitale interamente pubblico”.
Pertanto, non è concepibile che gli organi di governo dell’ATO 2 abbiano individuato come modalità di gestione e di scelta, per il momento, il modello misto pubblico-privato, in assenza di adeguati strumenti di pianificazione.
Non è ammissibile, oltreché illegittima, una frammentazione gestionale in ambito regionale, in assenza di strumenti di pianificazione regionale; strumenti previsti dalla legge regionale n. 14 del 1997.
6. Gli strumenti di pianificazione regionale
Come si è detto nella Regione Campania non si è provveduto ad adottare strumenti di pianificazione tali da governare i processi relativi al sistema idrico integrato, successivi alla riforma “Galli”. Ciò ha impedito che nel territorio campano si procedesse, pur nel rispetto delle autonomie locali, a governare il fenomeno secondo esigenze di carattere unitario.
Occorre quindi al più presto una legge regionale che adotti un piano regolatore generale degli acquedotti ed un piano di tutela delle acque.
6.1 Il piano regolatore generale degli acquedotti
Il piano regolatore generale degli acquedotti, attraverso un percorso partecipativo deve costituire lo strumento principale per la programmazione coordinata delle risorse idriche in ambito regionale. Nell’ambito di tale attività procedimentale i cittadini non si sarebbero trovati dinanzi ad una scelta già compiuta. L’homo civicus ha la possibilità di riconquistare lo spazio pubblico, dove è possibile realizzare la vita activa. Il mero utente o consumatore ha la possibilità di tornare ad essere cittadino. Il consiglio regionale dovrà approvare una sorta di piano regolatore urbanistico che determini i fabbisogni idropotabili con una proiezione di medio e lungo termine.
I principi ispiratori del piano dovrebbero essere la solidarietà, l’eguaglianza e lo sviluppo sostenibile. Non è pensabile un governo dell’acqua frammentato e non solidale. Governare l’acqua attraverso tanti gestori, quante sono le ATO genera un fenomeno di frammentazione della tutela unitaria del diritto all’acqua. In questo senso bisogna predisporre una politica di aggregazione delle risorse pubbliche già esistenti, incentivando il risparmio, il recupero ed il riuso. Un complesso di principi che veicola le scelte gestionali verso la dimensione pubblicistica. Non è un caso che la proposta di legge di iniziativa popolare della Regione Toscana, ispirata ai principi di eguaglianza e solidarietà, preveda all’art. 4 la decadenza delle forme di gestione con società miste o private.
Il piano, con norme cogenti per la funzione gestionale-amministrativa svolta dall’ente di ambito, deve ispirarsi al principio che l’utilizzo dell’acqua non può costituire un vulnus per il sistema ambientale, quindi il prelievo e l’utilizzo non può che avvenire attraverso una valutazione preliminare delle condizioni del sistema ambientale, quindi nella salvaguardia dell’ecosistema.
Ad esempio il piano dovrebbe affermare il principio della alternanza dei prelievi, divenendo elemento determinante nella gestione della risorsa, puntando alla ricostituzione delle riserve strategiche. Occorre che il piano preveda un sistema di alternanza dei prelievi. Una volta redatti i PRGA occorre metterli in raccordo con i piani di ambito dell’ATO. Il PRGA ovviamente deve precedere i piani di ambito.
In assenza di tali strumenti di pianificazione, previsti dalla legge regionale n. 14 del 1997, e divenuti ancor più necessari dopo la riforma del titolo V della Costituzione, strumenti ispirati ai principi della coesione economico-sociale e territoriale, l’ATO non può adottare scelte di carattere organizzativo funzionale.
Come si fa a gestire un servizio di tale rilevanza in assenza di politiche pubbliche adeguate ed in assenza di un indirizzo politico regionale?
È necessaria dunque una legge regionale che contenga i principi del PRGA ed abbia allegato un documento di pianificazione. Il documento di pianificazione deve contenere le modalità di approvazione, la forma di pubblicazione, le forme di osservazione, le norme vincolanti per la progettazione urbanistica ed edilizia.
Va chiarito una volta per tutte che il PRGA è uno strumento sovraordinato ai piani di ambito, fissa i limiti ed i confini dei piani di ambito, stabilisce modi e tempi di adeguamento degli stessi.
Occorre in sostanza poter predisporre di uno strumento che in ambito regionale metta a regime l’intero consumo delle risorse idriche.
A livello regionale va altresì predisposto il bilancio idrico tra le dotazioni, le quantità servite e le quantità consumate.
Inoltre il piano dovrà prevedere azioni efficaci di razionalizzazione, sezionamento e controllo della rete, attraverso tecnologie, per poter mettere a punto ed attivare una politica che sia in grado di portare benefici non soltanto alla risorsa, ma anche al gestore della risorsa stessa.. Si tratta quindi di investire in ricerca e tecnologie applicate e credo che pertanto il pubblico soltanto possa sostenere costi che esulano dalla possibilità di immediati profitti.
6.2 Il piano di tutela delle acque
Il piano di tutela delle acque, come il precedente, svolge funzione di programmazione e pianificazione di strumenti che dovrebbero veicolare l’azione di un ente pubblico quale l’ATO, proponendo tra i suoi obiettivi principali l’uso consapevole della risorsa, attraverso una politica di confronto, di discussione e valutazione anche delle strategie generali.
In sostanza, prima di gestire ed organizzare il servizio idrico integrato occorre una politica di confronto con gli enti locali e con le forze economiche e sociali. In particolare, il piano di tutela delle acque deve assicurare non soltanto le quantità, le portate di acqua da distribuire, ma anche la integrità.
7. Il soggetto pubblico quale gestore: trasformazioni societarie ed il modello renano
Trasformazioni societarie puntuali dell’ARIN (modifica dello Statuto, pluralismo dell’azionariato, coinvolgimento degli altri enti territoriali) consentirebbero a tale azienda di poter svolgere il servizio.
Ad esempio si sarebbe potuto studiare il modello renano, che ha previsto l’aggregazione del pubblico con il pubblico, senza alcuna procedura ad evidenza pubblica. Ogni ente pubblico titolare della propria azienda pubblica con totale capitale pubblico, si è aggregato con altre aziende con le stesse caratteristiche. Si è creata una società consortile che radunava le varie aziende prima sparse sul territorio. Ognuna portava il proprio patrimonio dentro la nuova società.
Questo processo di aggregazione è fondamentale perché consente alle aziende pubbliche medio-piccole di raggiungere una dimensione per cui anche il valore di quella società aumenta in maniera considerevole.
Questa via renana può rappresentare, all’interno della dimensione pubblicistica, un modo serio per essere competitivi a livello europeo, anche attraverso risorse pubbliche indispensabile per ricerca ed innovazione in tale settore. Si potrebbe innescare un meccanismo virtuoso di concorrenza tra pubblico-pubblico.
È dunque evidente che il ricorso al modello renano, quindi attraverso processi di aggregazione in house, con investimenti pubblici in ricerca ed innovazione, vada applicato in situazioni di massima efficienza. Anche l’Arin dovrà subire quindi un processo di ristrutturazione aziendale.
Il processo di aggregazione pubblica deve essere in grado di sapersi confrontare con società quali la General des eaux , che, tra l’altro, dove ha vinto una gara comunitaria, come ad Arezzo, le tariffe sono significatamente aumentate.
8. Regolare attraverso piani e non con la istituzioni di Authority
È chiaro che se dovesse passare l’apertura ai privati, quanto meno dovrebbe crearsi una Authority sull’intero servizio acquedottistico regionale suddiviso nei 4 ATO: Calore-Irpino; Napoli-Volturno; Sarnese-Vesuvio e Sele.
Tuttavia, si ritiene che in assenza di una legge regionale e di un regime uniforme in ambito regionale (la suddetta Authority dovrebbe essere prevista con legge, assicurando la funzione di regolazione e vigilanza con competenza e neutralità) l’Authority, al di là dei suoi costi, non sarebbe facilmente in grado di vigilare sulle differenti gestioni, creando le condizioni per superare le eventuali emergenze idropotabili e valorizzando il diritto di accesso della risorsa acqua..
Si ritiene dunque la istituzione delle authority un inutile costo aggiuntivo per le casse pubbliche. Occorre piuttosto, come si è detto in precedenza, puntare su adeguati strumenti di pianificazione.
9. Conclusioni
In conclusione si potrebbe affermare di essere in presenza di un nuovo diritto sociale, che nessuna Costituzione liberale contempla esplicitamente. Un diritto sociale nuovo, generato dalla crescente scarsità del bene necessario, dalla sperequazione con la quale è distribuito o è accessibile.
Al di là quindi delle politiche regionali che avrebbero senza dubbio l’obiettivo di fissare principi ed evitare una frammentazione del diritto in nome del Sacro Gral della efficienza gestionale, occorre includere negli ordinamenti nazionali, fra i diritti sociali costituzionalmente garantiti ed azionabili in giudizio, il diritto di accesso all’acqua.
Sarebbe altresì necessario, attraverso una concertazione tra livelli di governo, destinare risorse pubbliche per la costruzione di adeguate strutture di distribuzione dell’acqua, offrire garanzie sanitarie sulla sua qualità, da praticare a costi limitati, escludendo ogni forma di mercificazione dell’acqua, necessaria al consumo primario per fini alimentari e igienici. Occorrerebbe altresì reprimere gli sprechi, sanzionare il danneggiamento delle strutture e impedire l’inquinamento delle fonti.
Confido in una cittadinanza attiva in grado di rinegoziare continuamente deleghe, che possano rimettere in discussione un indirizzo gestionale ed aziendale preconfezionato.
Confido in un grido d’orgoglio da parte delle istituzioni politicamente responsabili.
Napoli, 23 giugno 2005 Alberto Lucarelli
Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico
Università di Napoli FedericoII