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La parola all'avvocato

Class action, le novità normative a favore dei consumatori

Insieme all’avvocato Marco Galdieri analizziamo le novità normative ed operative dell’istituto della Class Action che ne hanno rafforzato l’efficacia sia per i consumatori sia per le piccole e medie imprese nella battaglia contro gli abusi e i comportamenti scorretti delle grandi imprese produttive, dei servizi e finanziarie.

 

Alessandro Scassellati (AS): Salve a tutti. Siamo insieme all’avvocato Marco Galdieri per una nuova puntata della rubrica “La parola all’avvocato” e oggi parliamo della Class Action, un istituto che era stato introdotto qualche anno fa specificatamente riservato alle tematiche legate ai consumatori. Nel corso del 2019 è stata approvata una nuova normativa che è entrata in vigore solo nel maggio del 2021. L’istituto della Class Action è entrato a far parte del Codice Civile e quindi con Marco cerchiamo di capire l’evoluzione che ha avuto questo istituto e cosa comporta questo suo inserimento all’interno del Codice Civile.

 

Marco Galdieri (MG): Grazie per l’introduzione che hai fatto sull’excursus della breve vita della Class Action in Italia. Noi siamo abituati a vedere questi grandi processi nei film americani in cui ci sono una serie di soggetti che vanno contro le grandi multinazionali. In realtà, in Italia la situazione di questo tipo di tutela è abbastanza diversa da quella degli Stati Uniti, però piano piano sta entrando nella mentalità generale.

I passaggi fondamentali sono stati principalmente due. Con il primo si è introdotto l’istituto della Class Action che nella normativa italiana non esisteva. Lo si è fatto facendolo entrare all’interno del Codice del Consumo, in particolare con l’articolo 140 bis, che ha introdotto la possibilità di far valere da parte di consumatori una serie di diritti individuali, cosiddetti omogenei, nei confronti di una stessa impresa, qualora vi siano delle lesioni di alcuni diritti. In questo caso, più soggetti possono andare a richiedere un risarcimento del danno o la restituzione di quanto versato. Questo rispetto a dei danni che vengono accertati e che sono connessi con un prodotto eventualmente difettoso, piuttosto che a condotte commerciali scorrette oppure ad altre condotte che abbiano in qualche modo recato dei danni ai consumatori.

E’ successo che da un tipo di procedura strettamente legata al Codice del Consumo, via via nel corso di questi pochi anni di vita di questo istituto, si è cominciato ad intravedere la necessità di farlo trasmigrare all’interno del Codice Civile. Questo ha significato, da un lato, istituzionalizzarlo all’interno di uno dei 4 Codici fondamentali – gli altri, come sappiamo, sono il Codice di procedura civile, il Codice Penale e il Codice di procedura penale – e dall’altra parte sono state introdotte delle rilevanti novità, come quella di estenderlo a soggetti che non sono soltanto dei consumatori, in particolare alle piccole e medie imprese. Queste, ad esempio, possono entrare in contatto con delle grandi imprese e società con un rapporto quasi paragonabile a quello del consumatore.

Questo è un ambito che piano piano, secondo me, andrà ancora in evoluzione. Le piccole e medie imprese verranno sempre più equiparate ai consumatori. In parte già lo si è fatto, non solo con questa nuova Class Action, ma anche per quanto riguarda la tutela rispetto alle pratiche commerciali scorrette, dove già effettivamente c’è una equiparazione, mentre non c’è ancora a livello complessivo.

Faccio sempre l’esempio della piccola pizzeria che abbia subito un danno da un grande gestore telefonico, come Wind o Telecom. Entrambi gli attori fanno impresa, ma chiaramente le dimensioni sono così diverse che non possono essere messe sullo stesso piano. Uno, la piccola ditta individuale, è molto più simile ad un consumatore, l’altro è una società di dimensioni

enormi, spesso anche quotata in Borsa e quindi chiaramente ha un potere contrattuale e strutturale notevolmente maggiore.

Ritornando a questa nuova Class Action, parliamo fondamentalmente di diritti individuali omogenei che devono essere fatti valere. Le novità sono che non c’è soltanto una tutela del consumatore, ma anche delle piccole imprese che hanno subito dei danni. La domanda si propone non più con atto di citazione, come avveniva in precedenza, ma con un ricorso che si deposita al tribunale della zona dove ha sede la società contro cui si vuole agire. Questo è un altro aspetto importante.

C’è inoltre da tener presente che all’interno di questo tipo di azione attualmente si può intervenire non solo durante la proposizione, ma anche una volta che è stata emessa una sentenza da un giudice. Questo significa che una serie di soggetti possono presentare un Class Action attraverso i propri legali piuttosto che attraverso delle associazioni dei consumatori nel tribunale dove ha sede l’azienda, nella sezione specializzata sulle imprese. C’è un primo vaglio di ammissibilità del ricorso per capire se non è manifestamente infondato e che ci sia una omogeneità di interessi, che non significa identità strutturale rispetto all’impresa, ossia che non devono essere tutte persone che hanno fatto parte di un unico contratto o che hanno posizioni identiche, ma che comunque siano omogenee, che possono vantare lo stesso tipo di delitto nei confronti della società controparte. E’ chiaramente un analisi abbastanza particolare e puntuale che deve fare il giudice che deve accertare se ricorrono questi requisiti.

Se si ritiene ammissibile il ricorso, l’apertura della Class Action viene pubblicata su un portale del Ministero di Giustizia. Vengono indicati dal giudice anche i termini entro cui si può aderire. L’adesione quindi può essere successiva e anche in questo caso viene valutato se sussistono i presupposti in base a dei criteri di omogeneità che vengono individuati dal tribunale. Si indica la documentazione che andrà esibita. A questo punto ogni singolo soggetto individuale o impresa può aderire a questa procedura.

Quale è il grande vantaggio e la grande importanza di questo tipo di azione? Sempre per una sorta di deformazione, a causa di tanta televisione e tanti film che si possono vedere, siamo sempre abituati al grande caso, ma il più delle volte sono il problema dei risarcimenti e degli abusi da parte di tante imprese che si sviluppano su danni di piccola entità, in cui spesso si dice che non vale la pena proporre un’azione giudiziaria in quanto i costi spesso potrebbero andare a superare la possibile vittoria di una causa. In questo modo, invece, si riesce da parte dei consumatori a risparmiare diverse spese e potere avere giustizia in tempi e modalità più omogenee, tra loro più coese. Inoltre, c’è la possibilità di fare una cattiva pubblicità per l’impresa che ha agito in maniera scorretta, stigmatizzando determinati comportamenti. Questo è probabilmente uno dei grandi effetti che ha la Class Action.

Un’altra novità importante è che una volta esaurita la fase istruttoria, ossia quando si arriva alla sentenza, il tribunale dà un ulteriore termine successivo alla pubblicazione della sentenza che consente di aderire, sempre laddove venga accertata l’omogeneità del diritto inviduale che viene vantato dal soggetto all’interno dell’azione. Questo non era previsto nella precedente disciplina dell’articolo 140 bis del Codice del Consumo.

Quindi, la Class Action assume quasi più i caratteri in una procedura concorsuale. Facciamo l’esempio del fallimento. Una volta che una società viene dichiarata fallita vengono fissati i termini entro cui i creditori possano intervenire all’interno della procedura. Qua si crea fondamentalmente un binario simile. Abbiamo una sentenza di condanna che quindi va ad accertare che c’è stato un comportamento fraudolento o dannoso che impone una condotta risarcitoria, per cui i soggetti che rientrano nei parametri che sono stati stabiliti dal tribunale possono, attraverso il portale istituito dal Ministero di Giustizia, entrare nella procedura ed avere una valutazione ad hoc successiva.

Questa è la Class Action entrata in vigore il 19 maggio del 2021, nonostante fosse già stata disciplinata nel 2019. Il ritardo è stato dovuto a problemi tecnici legati alla realizzazione della piattaforma del Ministero. D’altra parte, il nuovo portale svolge una funzione di pubblicità fondamentale in casi di questo tipo, perché deve essere dato modo a tutti i vari soggetti di poter sapere che esiste una Class Action in corso e che ci sono delle modalità per potervi aderire. Si è rinviata per ben tre volte l’entrata in vigore della normativa proprio perché il portale non era pronto.

Adesso siamo a meno di un anno dall’entrata in vigore e gli effetti sono ancora da valutare e verificare, però sicuramente queste innovazioni hanno probabilmente implementato una procedura che stentava a prendere piede e che sicuramente nel corso degli anni è destinata ancora evolvere e ad assumere maggiore importanza nella vita di tutti quanti noi.

 

AS: Ti volevo chiedere dell’operatività di questo istituto, ci fai qualche esempio di qualche caso in cui è stata effettivamente utilizzata?

 

MG: La maggior parte dei procedimenti hanno riguardato istituti bancari o istituti di credito in generale, soprattutto per quanto riguarda le informazioni date rispetto operazioni finanziarie. Poi, nei confronti di alcune società che si occupano ad esempio di crociere riguardo alle condizioni contrattuali promesse e non mantenute. Non parliamo soltanto di una responsabilità contrattuale, ma anche extra contrattuale. Anche contro società che si occupano di viaggi in cui ci siano stati degli avvenimenti che hanno comportato lesioni a tutti i viaggiatori per magari una condotta poco prudente da parte dell’operatore.

Pensiamo a tutti quegli istituti di credito che ad esempio hanno fatto una informazione non corretta rispetto a prodotti bancari che dovevano essere comprati soltanto da persone che avevano una conoscenza abbastanza elevata di mercato e che invece sono stati venduti a soggetti che non ne sapevano alcunché. Piccoli risparmiatori che magari sono stati invogliati a comprare dei prodotti rischiosi da dei dipendenti della banca.

Questo è un istituto che può essere applicato alle compagnie telefoniche e alle grandi catene commerciali, anche di ristorazione laddove si ravvisa che c’è in qualche modo una condotta o scorretta o comunque potenzialmente dannosa nei confronti di altri soggetti. Anche ad aziende che producono giocattoli che vendono partite di giocatori difettosi o potenzialmente dannosi per i bambini. Questo è il tipico caso in cui non varrebbe la pena fare una causa, mentre se ci si muove mediante le associazioni consumatori si può fare un’azione giudiziaria anche contro una grande azienda e quindi anche chi era poco motivato può inserirsi in quest’azione ed ottenere un suo giusto ristoro.

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