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La parola all'avvocato

Se l’istituto bancario o postale nega l’apertura di un conto ad un richiedente protezione internazionale

Alessandro Scassellati (AS): Salve a tutti siamo ad un nuovo appuntamento con l’avvocato Marco Galdieri di Casa dei Diritti Sociali e oggi cerchiamo di affrontare un tema che ci arriva dall’attività di sportello con la nostra utenza che è particolare dato che Casa dei Diritti Sociali segue degli utenti/consumatori che spesso sono dei soggetti marginali da un punto di vista sociale nel loro rapporto con la società italiana (persone migranti, in povertà, senza fissa dimora), persone che hanno una serie di difficoltà oggettive di inserimento all’interno della società italiana. Per cui il tema di cui vorremmo parlare è quello legato all’apertura di un conto bancario o postale e alla sua gestione con bancomat, carte di credito e home banking – quindi poi con la possibilità di entrare nel “meraviglioso” mondo dell’economia digitale da parte di alcuni nostri utenti, in particolare richiedenti protezione internazionale. Abbiamo scoperto – e adesso Marco poi entrerà nel dettaglio delle questioni – che esistono una serie di difficoltà legate a normative, regolamenti interni e linee guida degli istituti bancari e postali, che negano la possibilità, almeno apparentemente, per le persone che sono richiedenti protezione internazionale, una fetta importante della nostra utenza, di aprire e gestire un proprio conto bancario o postale. Prego Marco, spigaci le dimensioni del problema.

Marco Galdieri (MG): Il tema è di assoluta rilevanza per una parte consistente della nostra utenza. Noi abbiamo richiedenti asilo ossia persone che hanno regolarmente fatto istanza e sono in attesa di una valutazione della propria richiesta di asilo politico che potrà essere eventualmente negata o consentita anche nelle forme della protezione sussidiaria o di una protezione speciale. Comunque, nel periodo in cui si trovano in questo purgatorio, ossia diciamo fra la domanda e la decisione della commissione, hanno determinati diritti che possono far valere. Innanzitutto, perché non sono più persone totalmente prive di una tutela. Sono persone che vanno tutelate nel tempo in cui dovrà essere formalizzata e poi chiaramente istruita la loro domanda. Viene consentito agli stessi richiedenti asilo di soggiornare sul territorio italiano, perché non avrebbe senso rimandarli a casa con un decreto di espulsione per poi magari andare a scoprire che effettivamente la loro domanda era fondata e quindi avevano un rischio vita nel fare ritorno nel proprio paese. Una situazione che sarebbe altamente contraddittoria oltre che lesiva di principi anche elementari, oltre che costituzionali e di diritto europeo. Per questo viene loro rilasciato un permesso di soggiorno temporaneo e precario, che è legato all’esito della dell’istruttoria della domanda, ma che dà comunque determinati diritti. Lasciando da parte alcune restrizioni che sono poi state dichiarate incostituzionali che riguardano la possibilità di richiedere la residenza sul territorio in cui dimorano nel momento in cui formalizzano la domanda di protezione internazionale, i casi più rilevanti che ci sono arrivati negli ultimi mesi riguardano la possibilità di aprire un conto corrente bancario.

Quale è la problematica tipica che ci viene rappresentata dai richiedenti asilo che dopo 60 giorni che hanno formalizzato la domanda possono accedere a un’attività lavorativa, quindi possono essere assunti e avere un contratto di lavoro. Questo vuol dire che a loro può essere pagato uno stipendio che dovrà essere bonificato su un conto corrente. A questo punto nasce l’esigenza per l’utenza che è un lavoratore/consumatore di potersi recare in un istituto di credito per richiedere l’apertura di un conto corrente, almeno di tipo base.

Si è discusso in passato se fosse possibile questo tipo di attività che per alcuni è sempre stata in qualche modo scontata, ma non per tutti. Alla fine si è arrivati alla decisione che sarebbe discriminatorio non consentire anche ad un richiedente asilo almeno l’apertura di un conto corrente base. Questo non solo lo afferma la legge tramite il TUF, il testo unico finanziario, e una serie di normative collaterali. È stato anche recepito e accettato dalle banche e dalle Poste Italiane con almeno un paio di circolari di nostra conoscenza che hanno in qualche modo dettato la linea per poter addivenire all’apertura di un conto corrente base.

Quindi, facendo un breve riepilogo, abbiamo un richiedente asilo che è in attesa di conoscere la propria sorte e nel frattempo, visto che i tempi possono diventare anche molto lunghi, anche superare l’anno, gli/le viene data la possibilità di lavorare e di avere una serie di servizi sul territorio dettati anche dalla possibilità di poter avere la residenza sul territorio italiano, quindi con una serie di prestazioni assistenziali connesse, e anche di poter aprire un conto corrente che peraltro non è legato neanche la presentazione della carta d’identità, ma semplicemente di un documento valido che può essere appunto il permesso di soggiorno temporaneo che viene rilasciato dalle questure di appartenenza. Abbiamo constatato che non tutti gli istituti bancari, anzi praticamente quasi nessuno, dà seguito a queste circolari, a queste decisioni che la stessa ABI, associazione bancaria italiana, ha divulgato all’interno dei vari istituti bancari e Poste Italiane. A questa circolare interna non viene dato seguito in buona parte dei casi che ci sono stati segnalati.

In particolar modo viene contestata la mancanza di validità di un documento idoneo. Questo perché viene fatta leva sul fatto che il permesso di soggiorno temporaneo rilasciato allo straniero avrebbe una durata di 6 mesi dopo di che dovrebbe essere rinnovabile. Chiaramente quando ci si presenta allo sportello bancario spesso siamo nella prima fase di questi sei mesi ma c’è una difficoltà operare successivamente. Oppure sono scaduti questi sei mesi e il permesso di soggiorno non è stato rinnovato. Ora, a seguito di tante diffide e dei primi ricorsi che sono stati incardinati, fortunatamente iniziano ad arrivare anche un po’ di decisioni favorevoli. Ne segnaliamo una interessante dell’agosto del 2022, quindi di qualche mese fa, che ha sancito l’illegittimità della condotta posta in essere da parte di questi istituti di credito in quanto di per sé il permesso di soggiorno che viene rilasciato dalle questure – qua andiamo su un tecnicismo su cui non vorrei dilungarmi – può essere ritenuto un documento valido anche oltre la scadenza dei 6 mesi. Questo perché a seconda del comma che si applica di un articolo in particolare si può ritenere che un tipo di permesso di soggiorno sia effettivamente di una durata temporanea di 6 mesi e dall’altro che sia un attestato della formalizzazione della domanda e che invece questo valga come documento, come permesso di soggiorno, per tutta la durata del procedimento, ossia sino all’esito conclusivo, per cui non debba essere rinnovato.

A prescindere, diventa altamente discriminatorio una volta che ci si è in qualche modo evoluti e si è voluto portare avanti di questa discussione al fine di agevolare il periodo di permanenza di richiedenti asilo all’interno del territorio italiano, laddove non viene prospettata nessuna soluzione, non viene indicata alcuna alternativa e viene soltanto diniegata la possibilità di poter aprire un conto corrente base. Questo porta una serie di problematiche interne, tenuto conto che noi parliamo di persone che, a prescindere dall’esito della domanda, sono sicuramente vulnerabili perché sono in un paese non loro, perché non hanno spesso un sostegno familiare, anzi semmai sono loro che sono partiti per poter dare un sostegno familiare alle proprie famiglie che sono rimaste nei paesi di origine, e perché spesso e volentieri hanno una difficoltà iniziale di inclusione e di integrazione che è dovuta a volte anche ad una mera tempistica che non consente di imparare bene la lingua così da potersi giostrare all’interno della burocrazia che mette in difficoltà spesso anche che in questo paese chi ci è nato.

Possiamo anche dire che, a seguito non so se solo di questa decisione o anche di altre legate ad una serie di ricorsi che sono stati ormai incardinati, sia un po’ cambiato il vento. Questo lo possiamo dire perché a seguito di una serie di diffide che abbiamo comunque sia posto in essere per tutti i soggetti che si sono rivolti alla Casa dei Diritti Sociali che non avevano avuto possibilità di aprire un conto corrente bancario o postale, adesso abbiamo avuto qualche risposta. Per cui richiamano i richiedenti asilo consumatori, facendo un passo indietro. Chiedono di poterli ricevere nuovamente per consentire l’apertura del conto. Abbiamo ricevuto da pochissimi giorni queste lettere dietrofront alle quali però non abbiamo ancora dato seguito. Faremo presto un passaggio successivo con le persone che si sono rivolte a noi e con questa lettera torneranno all’interno degli istituti bancari e agli sportelli delle Poste dove hanno fatto la loro domanda e si verificherà se effettivamente trattasi di una volontà reale oppure se è stato un modo per perdere tempo, anche perché le giustificazioni che sono state fornite spesso fuoriescono dal tema principale, ossia da quello che è stato detto davanti a loro dagli impiegati o dal direttore della filiale alla quale si erano rivolti.

Segnalo che i casi più gravi riguardano non solo il diniego all’apertura di un conto corrente bancario, ma anche quelli in cui i conti sono stati aperti senza che però sia stato possibile effettuare operazioni successive, ossia di prelievo in tempi successivi. Abbiamo un ridente asilo che ha aperto il conto e fa versare lo stipendio dall’interno di questo conto corrente postale o bancario e questi soldi sono gli unici gli unici mezzi di sostentamento che ha, ma viene messo nell’impossibilità di andare a ritirare queste somme, con una un danno di proporzioni gigantesche. Rispetto a questo abbiamo anche provveduto a sporgere denuncia/querela presso la polizia giudiziaria al fine di verificare se effettivamente si può interessare anche il giudice penale in quanto qui andiamo un po’ oltre a quella che è la condotta civilistica in modo da accertare se non ci troviamo di fronte anche ad un caso di appropriazione indebita con questo tipo di condotta. Perché io deposito i miei soldi all’interno di un istituto e questo istituto poi non me li rende più. Ho aperto il conto con un documento che poi non mi viene più riconosciuto valido per poter prelevare il denaro.

Questo è lo stato dell’arte. Vediamo cosa succede. La situazione sembrerebbe in evoluzione, ma una settimana fa non avrei detto la stessa cosa. Forse in un’evoluzione favorevole, però aspettiamo e daremo magari anche poi un seguito a questa pillola per tentare di capire come si è risolta, se si è risolta la situazione.

AS: Grazie Marco penso che sia un tema importante perché poi è un tema che nessun altro affronta. Però, stiamo parlando magari di diverse migliaia di persone che si trovano intrappolate in questo tipo di situazioni Si rivolgono alle associazioni come la nostra chiedendo di dargli una mano. È eclatante il fatto che una persona che è qui presente e può lavorare, però poi non può disporre delle proprie delle somme che guadagna.

MG: Noi parliamo di richiedenti asilo quindi di persone che sono già considerate vulnerabili nell’arrivare qua in Italia. Consideriamo che di queste persone solo una percentuale che non sarà altissima riesce a trovare lavoro, questo perché che ci sono condizioni difficili per tutte e tutti, anche per gli italiani. Una volta che arrivano su una soglia, che non è facile, di legalità, perché il rischio è quello invece di andare dall’altra parte della soglia dell’illegalità, vengono in qualche modo messi in ulteriori difficoltà andate dal fatto che il frutto dell’attività lavorativa remunerata non è poi nella loro nella loro disponibilità, con una serie di conseguenze negative anche a livello psicologico perché parliamo sempre di persone in condizioni di fragilità.

AS: Giusto per dare per dare un’idea a chi ci ascolta, queste procedure quanto durano? Tu dicevi che al permesso viene data una validità di 60 giorni, poi dopo che succede? Cioè quanto tempo ci vuole mediamente per arrivare a meta?

MG: Dopo 60 giorni si può lavorare, mentre la normativa vigente ci dice che nei primi 60 giorni bisogna stare in attesa perché magari la commissione riuscirà già a decidere – ma non succede mai. Per quanto riguarda le attese variano da periodo storico a periodo storico, da commissione a commissione, però si parla tranquillamente anche di un anno e anche di più. In alcuni casi ci sono esiti più favorevoli. In altri casi si arriva tranquillamente all’anno fra quando avviene la convocazione, quando si va a rilasciare l’intervista e quando poi arriva l’esito. Quindi non è un tempo di poco conto, tenuto in considerazione che già dopo pochi giorni chi non ha un’accoglienza, chi non è in un centro che in qualche modo si occupa della sussistenza primaria, può stare anche una settimana senza mangiare. Quindi, la situazione può diventare difficile. Spesso le persone hanno delle possibilità economiche o dei piccoli aiuti, ma poi pian piano tendono ad esaurirsi, anche perché le persone cercano di emanciparsi. Stiamo parlando di persone vulnerabili che cercano di trovare un lavoro entro l’anno da i quando sono arrivati sul territorio italiano. Magari riescono a trovarlo vuoi perché c’è una rete di connazionali vuoi perché effettivamente si sono fatti notare per qualche bravura o per qualche dote. Se vengono ulteriormente mortificati dall’impossibilità di poter utilizzare i soldi o di non riuscire ad aprire un conto corrente chiaramente questo va a minare anche il loro processo di integrazione che invece dovrebbe essere favorito.

AS: Questo è evidente. Grazie Marco, faremo più avanti un follow up per cercare di capire l’evoluzione di questa tematica. Se saremo riusciti a trovare una strada con gli istituti bancari che non sia solo quella della diffida, ma che si basi su procedure trasparenti, non problematiche.

MG: Il vento sembra stia cambiando perché di solito che succede quando arrivano una serie di condanne e quindi quando si capisce che l’orientamento giudiziario è sfavorevole all’istituto bancario, questo prova a ridurre i danni. Sarebbe un po’ sciocco ostinarsi su una situazione che giuridicamente invece viene osteggiata dai tribunali italiani. Per quanto riguarda le tempistiche è molto importante perché parliamo di situazioni di una rilevante gravità e quindi riuscire arrivare al risultato dopo un giorno o dopo due mesi fa la differenza in questi casi. Quindi le tempistiche spesso rischiano di riportare su un percorso non propriamente legale o comunque sia di andare a mortificare il processo di integrazione in una persona. Magari ci sarà anche un discorso più ampio di risarcimento danni rispetto a quella che può essere è stata questa condotta che per quanto breve possa essere ha comunque ha comportato dei danni alle persone.

 

 

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